Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere: attuata la direttiva UE

Entrerà in vigore il prossimo 22 marzo il decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, di attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.
Con la nuova direttiva l’Unione europea ha inteso realizzare l’armonizzazione dei quadri giuridici degli Stati membri in materia di trasformazioni e scissioni transfrontaliere, la cui disomogeneità nello spazio Ue ha causato una frammentazione delle regole e un’incertezza del diritto, costituendo un ostacolo all’esercizio della libertà di stabilimento. La direttiva mira inoltre ad introdurre standard comuni di tutela dei dipendenti, dei creditori e dei soci di minoranza nel mercato interno.
Il legislatore italiano ha dato attuazione alla norma eurounionale con il D.Lgs. 19/2023, che, tra le altre, introduce delle modifiche al codice civile. In particolare, inserisce l’articolo 2506.1 in materia di scissione mediante scorporo, con cui una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La norma precisa altresì che la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Inoltre la novella legislativa introduce nel Libro V, Titolo V, il Capo XI-bis volto a disciplinare il trasferimento della sede all’estero, composto dal nuovo articolo 2510-bis, con il quale si prevede che il trasferimento all’estero della sede statutaria è posto in essere mediante trasformazione in conformità alle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale.
Il decreto apporta anche modificazioni alle norme già esistenti in tema di progetto di scissione e norme applicabili.
La nuova disciplina, che introduce anche alcune modifiche alla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui alla L. n. 89/1913, trova applicazione (i) alle operazioni transfrontaliere riguardanti una o più società di capitali italiane e una o più società di capitali di altro Stato membro che hanno la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di attività principale stabilito nel territorio dell’Unione europea; (ii) alle operazioni transfrontaliere riguardanti società diverse dalle società di capitali o società di capitali che non hanno nel territorio dell’Unione europea la sede sociale nè l’amministrazione centrale nè il centro di attività principale, se l’applicazione della disciplina di recepimento delle direttive europee a tali operazioni è prevista dalla legge applicabile a ciascuna delle società di altro Stato membro partecipanti o risultanti dall’operazione; (iii) alle operazioni transfrontaliere che non rientrano nei casi di cui sopra e alle operazioni internazionali, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge 31 maggio 1995, n. 218; (iv) alle operazioni transfrontaliere a cui partecipano, o da cui risultano, enti non societari, in quanto compatibile, nel rispetto dell’articolo 25, comma 3, della legge n. 218 del 1995.

error: Attenzione: Il contenuto è protetto !!