TASSAZIONE DEI FONDI PENSIONE GESTITI DA SOCIETÁ RESIDENTI NEGLI STATI UNITI: IRRILEVANTE LA CONVENZIONE ITALIA-USA CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI. SI APPLICA IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI.

La diversità di trattamento applicata in Italia sulla tassazione dei fondi pensione gestiti da società residenti in Stati terzi risulta in contrasto con la previsione della libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione quinta civile, con la sentenza del 1° settembre 2022, n. 25691, chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza dalla Commissione Tributaria Regionale, che confermava la decisione della Commissione Territoriale Provinciale favorevole ad un fondo pensionistico statunitense. Quest’ultimo si doleva di aver pagato le imposte sui dividendi percepiti da alcune società italiane nella misura del 15%, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 10 della Convenzione Italia-USA (stipulata per contrastare il fenomeno della doppia imposizione), ma che ciò comportava un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto all’imposizione sui dividendi prevista per i fondi pensione nazionali, che sono tenuti a versare il tributo nella misura dell’11%.

Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato che la diversità di trattamento operata nei confronti delle società residenti in Stati terzi non trova giustificazione in ragioni di interesse generale o in significative differenze oggettive che, ai sensi dell’art. 65 TFUE, potrebbero indurre a ritenere giustificata un’eccezione alla regola generale. Inoltre, un siffatto trattamento irragionevolmente differenziato appare anche in grado di dissuadere le società residenti in Stati terzi dall’investimento in società residenti.

La Suprema Corte ha dunque affermato il principio di diritto secondo cui: “Al fine di escludere la legittimità dell’applicazione di una differente aliquota nella tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi, non assume rilevanza l’applicazione della Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposizioni né, tanto meno, la previsione di cui all’art. 27, comma terzo, del Dpr n. 600 del 1973, risultando invece decisiva la corretta applicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cui all’art. 63 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, non ricorrendo un’ipotesi in cui possano operarsi eccezioni al principio ai sensi dell’art. 65 TFUE”.

Sul punto, si segnala un’altra decisione pronunciata dalla medesima sezione civile della Corte di Cassazione il 2 settembre 2022, con la sentenza n. 25963/2022.

La Corte, adìta da un fondo pensionistico statunitense in un caso analogo, ha affermato il seguente principio di diritto: “La previsione contenuta nell’art. 27, terzo comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, a mente del quale «l’aliquota della ritenuta [di cui al primo comma] è ridotta all’il per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» può configurare un’indebita restrizione della libera circolazione dei capitali in violazione dell’art. 63 TFUE, nella parte in cui non assoggetta allo stesso trattamento fiscale gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati Uniti d’America, laddove non si accerti che le due situazioni sono oggettivamente non comparabili. A tale ultimo fine, non è rilevante il riferimento al regime fiscale (cosiddetto ETT) cui sono assoggettati i fondi pensione italiani, diverso da quello (cosiddetto EET) cui sono assoggettati i fondi pensione statunitensi”. (Nella specie, il fondo pensionistico aveva ricevuto, nel corso degli anni 2008 e 2009, dividendi da società italiane soggetti a ritenuta d’imposta nella misura del 27%, stabilita dall’art. 27, terzo comma, del d.P.R. 29/09/1973, n. 600, ovvero in quella del 15%, prevista dall’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni sottoscritta tra l’Italia e gli USA e ratificata con I. 03/03/2009, n. 20.)

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