In materia di tassazione degli atti relativi ad un trust, è fiscalmente irrilevante la sostituzione della persona del trustee, il quale amministra e gestisce il patrimonio in qualità di titolare della funzione. Nell’ambito di un trust già formato, infatti, tale sostituzione non determina la nascita di un nuovo vincolo di destinazione, in quanto tale vincolo è lo stesso di quello originato con il rogito di costituzione del trust nei confronti della figura del trustee. Risulta irrilevante la persona fisica o giuridica che viene nominata a tale compito, la quale non amministra e gestisce il patrimonio a titolo personale, ma in quanto investito della funzione di trustee.
È quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale per la Toscana, che ha ritenuto illegittimo l’atto di liquidazione adottato dall’Ufficio ed ha accolto l’appello del contribuente. La decisione della Commissione si riporta ad un recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale i beni conferiti nel trust non entrano nel patrimonio del trustee, il quale ne ha solo l’intestazione formale ai fini dell’esercizio dei poteri gestori volti al raggiungimento dello scopo (Sez. trib., ord. n. 410/2022). Conseguentemente, non può che trarsi conferma dell’irrilevanza ai fini fiscali della sostituzione della persona titolare della relativa funzione.
Anzi, nella citata ordinanza, la Corte, richiamando pronunce della stessa Corte che consolidano il superamento del precedente diverso orientamento, afferma che in ogni tipologia di trust e per quanto attiene sia all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale, l’imposta proporzionale non andrà anticipata né all’atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario.
Inoltre, secondo i giudici, nel caso di specie appare evidente la contraddittorietà del comportamento dell’Agenzia che ha imposto nella fattispecie la tassazione proporzionale disattendendo la comunicazione operativa n. X/GA/2015 del 5 maggio 2015, laddove afferma l’irrilevanza ai fini fiscali della modifica del trustee, assimilando la fattispecie a quella del rappresentante legale di una persona giuridica per la quale la tassazione sarà in misura fissa, in questo confermando la neutralità fiscale per l’atto che la realizza.
Pertanto, secondo la Commissione, applicare l’imposta catastale e ipotecaria in misura proporzionale, allo stesso modo di quanto avvenuto in occasione della costituzione del trust, equivarrebbe a sottoporre la fattispecie a una doppia imposizione.