Le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, con sentenza n. 47502 del 15.12.2022, sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione “Se il pubblico ministero possa ricorrere per cassazione avverso la sentenza che, all’esito di giudizio ordinario, abbia omesso l’applicazione di una pena accessoria, ovvero debba investire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen. (“Altre competenze”).
Nel caso portato all’attenzione della Corte, l’omissione denunciata riguardava la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, che seguiva di diritto alla condanna dell’imputato ad una pena che nella misura base era pari ad anni tre di reclusione, coincidente con il limite minimo della pena principale previsto dall’art. 29, comma 1, cod. pen. per l’applicazione obbligatoria della predetta pena accessoria. In tale fattispecie, cioè, la statuizione di condanna, già pronunciata dal giudice di merito, implicava l’irrogazione di una determinata pena accessoria per una durata altrettanto determinata, e nessun ulteriore accertamento era necessario.
Le SS.UU., riportandosi ad un precedente indirizzo giurisprudenziale, hanno affermato che la sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione sia da parte del Procuratore della Repubblica che del Procuratore generale per violazione di legge a norma dell’art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l’illegittima applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l’annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata.
Le SS.UU. precisano che resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 disp. att. cod. proc. pen., nei casi di pena accessoria predeterminata nella durata, il procedimento di esecuzione, da tenersi nelle forme dell’art. 676 cod. proc. pen., non trovando applicazione l’art. 130 cod. proc. pen.