SCUDO FISCALE: LIMITI ALL’ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
La Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8 febbraio 2022, n. 3862 ha ribadito il principio secondo cui, in tema di esercizio del potere d’imposizione sui capitali c.d. “scudati”, l’effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all’articolo 14, comma 1, lett. a), del decreto legge n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale. La limitazione normativa dell’inibizione dell’accertamento è subordinata alla dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati. Pertanto, evidenzia la Corte, il richiamato articolo 14 deve essere interpretato nel senso che il rimpatrio dei capitali “scudati” preclude ogni accertamento tributario, limitatamente alle imposte dirette ed agli imponibili che il contribuente dimostri correlati con le somme costituite all’estero.