RITENUTE APPLICATE DALLO STATO ITALIANO SUI DIVIDENDI DISTRIBUITI DA UNA SOCIETÁ RESIDENTE AD UNA SOCIETÁ DI DIRITTO OLANDESE. I PRINCIPI DI DIRITTO AFFERMATI DALLA CORTE DI CASSAZIONE.

La Sezione quinta civile della Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 settembre 2022, n. 26684, in tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti da società residente nel territorio dello Stato ad una società con sede nei Paesi Bassi, ha affermato i seguenti principi di diritto:

“In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società di diritto olandese, al fine di dare piena ed effettiva applicazione all’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia n. 540 del 2009, anche per i dividendi formatisi prima del 1° gennaio 2008 è applicabile la ritenuta ridotta pari all’1,65 per cento, che prevale su quella all’epoca specificamente prevista dal d.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, sia pure mitigata dal regime convenzionale (nella specie, quello previsto dalla Convenzione Italia Paesi Bassi, art. 10, contro la doppia imposizione, ratificata con l. 26/07/1993, n. 305), in quanto tale rimedio non è sufficiente a sanare la discriminazione;

Per beneficiare della ritenuta ridotta, gli enti e società esteri devono essere soggetti passivi ai fini della locale imposta sul reddito delle società, ma tale condizione va interpretata come assoggettabilità di carattere generale ad imposizione, soddisfatta da tutte quelle società potenzialmente soggette all’Ires, indipendentemente dalla circostanza che godano, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria (in tal senso anche Circolare della Agenzia delle entrate 32/E dell’8/07/2011).”

Nel caso di specie, la società di diritto estero, con sede nei Paesi Bassi, aveva subito una ritenuta alla fonte, negli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, sui dividendi distribuiti dalla propria partecipata italiana, che erano stati assoggettati in Italia ad una ritenuta di imposta del 27 per cento, come previsto dagli artt. 27, terzo comma, e 27-ter, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente ratione temporis, ridotta al 15 per cento in virtù di quanto previsto dall’art. 10 paragrafo 2 lett. b) della Convenzione contro le doppie imposizioni tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi.

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