RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO. LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DEL SECONDO COMMA DELL’ART. 11-OCTIES DEL D.L. 25/5/2021, N. 73, CONV. L. 23/7/2021, N. 106.

In caso di restituzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha sempre diritto alla riduzione del costo totale del credito. Infatti, il diritto del consumatore alla riduzione dei costi sostenuti in relazione al contratto di credito non può essere limitato a talune tipologie di costi, in funzione di quando sia stato concluso il contratto.
È quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2022, n. 263, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia».
Per comprendere la portata della pronuncia di incostituzionalità, occorre ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, seguendo le motivazioni assunte dalla Corte. Il 23 aprile 2008 è stata approvata la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo. La nuova normativa comunitaria, diversamente dalla precedente, ha adottato una tecnica di armonizzazione piena. Fra le disposizioni armonizzate si rinviene in particolare l’art. 16, paragrafo 1, secondo cui: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
L’ordinamento italiano ha attuato la direttiva 2008/48/CE con il d.lgs. n. 141 del 2010. L’art. 1 del menzionato decreto ha interamente sostituito il Capo II del Titolo VI del T.U. bancario. In particolare, la disciplina del rimborso anticipato è stata recepita nell’art. 125-sexies T.U. bancario, il cui comma 1, prima delle successive modifiche, prevedeva che: «[i]l consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».
È tuttavia intervenuta, su sollecitazione di un tribunale polacco, la già sentenza Lexitor della Corte di giustizia, 11 settembre 2019, in causa C-383/18, che ha interpretato l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, nel senso «che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».
La pronuncia si è resa necessaria in quanto il riferimento alla riduzione dei costi nella citata disposizione si prestava – nelle varie versioni linguistiche – a essere riferito tanto ai soli costi «che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto», quanto al metodo di calcolo della riduzione del costo totale del credito, che deve operare «in proporzione alla durata residua del contratto» (sentenza Lexitor, punto 24). Pertanto, la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, partendo da un dato sicuramente testuale, ossia il riferimento alla riduzione del costo totale del credito, per addivenire a un’interpretazione orientata a una elevata tutela del consumatore – che previene il rischio di abusi, a beneficio anche della concorrenza –, in presenza di adeguati contrappesi a favore dei creditori.
In Italia, la menzionata pronuncia della Corte di Giustizia ha ispirato un filone giurisprudenziale teso a garantire un’applicazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell’art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario.
La materia è stata in seguito oggetto di un nuovo intervento da parte del Legislatore che, in sede di conversione del d.l. n. 73 del 2021 nella legge n. 106 del 2021, ha introdotto l’art. 11-octies, il cui comma 2 è censurato dal Tribunale di Torino. Il giudice rimettente ha infatti sollevato questioni di legittimità costituzionale del citato art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, in riferimento agli artt. 3, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, sentenza 11 settembre 2019, in causa C-383/18, Lexitor, «nelle parti in cui: – prevede che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; [e] – limita ai contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore della legge il principio, espresso nell’art. 16 par. 1 della direttiva 2008/48/Ce, come interpretata dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in data 11 settembre 2019 C-383/18 e recepito nel novellato art. 125-sexies comma 1 TUB che “il consumatore che rimborsa anticipatamente, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”».
Il comma 1, lettera c), dell’art. 11-octies ha sostituito l’art. 125-sexies T.U., riformulando il comma 1 in termini strettamente fedeli alla sentenza Lexitor. Con il comma 2, ha limitato l’applicazione della nuova disposizione ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, mentre per quelli conclusi precedentemente ha stabilito che «continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti».
Il riferimento è alle norme regolamentari di trasparenza e di vigilanza operanti fra l’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, che ha introdotto il pregresso art. 125-sexies T.U. bancario, e l’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, vale a dire le disposizioni che il 9 febbraio 2011 hanno emendato quelle approvate il 29 luglio 2009. Le norme secondarie della Banca d’Italia richiamate dall’art. 11-octies, comma 2, avallano l’interpretazione del precedente art. 125-sexies, a dispetto dell’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia, che non ha voluto lasciare alla mera trasparenza la tutela dei consumatori, ritenendo il rischio di abusi nei loro confronti tale da richiedere una protezione sostanziale ed effettiva, attraverso la riduzione proporzionale di tutti i costi del credito. Pertanto, sottolinea la Corte, attraverso il rinvio alle norme regolamentari contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia, risulta univoco l’intento del legislatore di fissare per il passato un contenuto della norma circoscritto alla interpretazione antecedente alla sentenza Lexitor e che si discosta dai contenuti della citata pronuncia. Pertanto, il dovere di applicare, al contempo, il citato articolo e tali norme secondarie equivale ad attribuire per legge alla precedente formulazione dell’art. 125-sexies, rimasta in vigore in virtù dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, il solo significato compatibile con il rispetto delle norme secondarie. Così facendo, la previsione censurata impone per legge un contenuto normativo riferibile alla disposizione di cui al pregresso art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, difforme da quanto statuito nella sentenza Lexitor.
La Corte ha inoltre confermato quanto sollevato dal giudice rimettente in ordine all’impossibilità, dopo l’intervento legislativo del 2021, di accedere a una interpretazione conforme al diritto dell’Unione, come interpretato nella sentenza Lexitor, del precedente art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta in vigore per i contratti conclusi prima del 25 luglio 2021, in ragione dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito.
Sulla base di tale ricostruzione, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice rimettente.
In definitiva, il Legislatore del 2021, prevedendo una disposizione (l’art. 11-octies, comma 2) che cristallizza il contenuto normativo dell’originaria formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, in senso difforme rispetto al contenuto della sentenza Lexitor, così inibendo l’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, ha integrato un inadempimento agli obblighi «derivanti dall’ordinamento comunitario» (art. 117, primo comma, Cost.).
Ma allora, afferma la Corte Costituzionale, posto che la precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, tant’è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall’art. 11-octies, comma 2, le questioni di legittimità costituzionale possono essere accolte in linea con la prospettazione del giudice rimettente.
La Corte ha di conseguenza dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», sicché l’art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell’art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor.
L’eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l’attrito con i vincoli imposti dall’adesione dell’Italia all’Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell’art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, introdotto con l’art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell’art. 125-sexies, comma 1, T.U. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor.
Infine, restano applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1.

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