L’Arbitro per le controversie finanziarie, con decisione n. 5771 del 22 agosto 2022, è stato chiamato a pronunciarsi in tema di responsabilità dell’intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare in relazione all’inadempimento degli obblighi di informazione in merito alle caratteristiche di un prodotto finanziario assicurativo.
Il Collegio ha ritenuto fondato nel merito il ricorso presentato dal cliente di un intermediario, il quale, su indicazione della consulente operante per conto dello stesso intermediario, aveva riscattato una precedente polizza assicurativa, nella convinzione che fosse giunta a scadenza, e sottoscritto un nuovo prodotto di investimento assicurativo, una polizza multi-ramo, versando un cospicuo premio.
Secondo il Collegio, poiché il prodotto di investimento assicurativo (polizza multi-ramo) sottoscritto dal cliente è un prodotto multi-opzione, che offre all’investitore al dettaglio diverse opzioni di investimento, l’intermediario, per assolvere correttamente agli obblighi informativi, avrebbe dovuto, ai sensi degli articoli 10-15 del Regolamento delegato UE n. 653 del 2017, alternativamente:
- consegnare al cliente tanti KID (Key Information Document) corrispondenti alle opzioni di investimento sottostanti, oppure
- consegnare al cliente un unico KID (Key Information Document) generico, contenente una descrizione generale del prodotto, ma recante uno specifico rinvio a documentazione contrattuale aggiuntiva, e soprattutto a una serie di allegati tecnici contenenti le informazioni specifiche relative a rischi, performance e costi relativi ai sottostanti.
Inoltre, la scheda di confronto tra la polizza che il cliente andava a riscattare e la nuova polizza che andava a sottoscrivere presentava un contenuto valutato dal Collegio come insufficiente, in quanto la stessa non esplicita il tasso di rendimento applicato alla prima polizza, una volta scaduti i dieci anni del versamento iniziale, limitandosi a rimandare alle condizioni contrattuali, che non sono alla stessa allegate. In mancanza di tale indicazione, al cliente (ricorrente) è stata di fatto preclusa la possibilità di instaurare il confronto immediato tra le due polizze e valutare così se il nuovo prodotto fosse di maggiore o minore convenienza. Ciò a maggior ragione alla luce della circostanza – non adeguatamente specificata – per cui l’operazione indicata al cliente, e poi effettivamente realizzata, comportava il passaggio da un prodotto a capitale garantito ad un prodotto che investiva la metà del premio in fondi anche a contenuto azionario.
Vieppiù, osserva il Collegio, che il prodotto sottoscritto dal cliente (ricorrente) non era neppure adeguato al medesimo, in particolare sotto il profilo dell’orizzonte temporale dell’investimento, a causa (i) della sua età (settantadue anni), (ii) del fatto che il contratto prevedeva rilevanti penali di uscita per i primi cinque anni, (iii) della previsione di un orizzonte temporale consigliato di quindici anni, a fronte dell’orizzonte temporale di investimento di cinque anni indicato dal cliente nelle risposte ai questionari MIFID.
Il Collegio ha, dunque, accertato l’inadempimento dell’intermediario rispetto all’obbligo di informazione, inadempimento che è stato riconosciuto avere sicura rilevanza causale nella scelta di investimento del cliente (ricorrente), ed ha condannato l’intermediario al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra il capitale investito e il valore che il cliente avrebbe ottenuto, al netto dei costi di riscatto anticipato eventualmente applicati dalla compagnia, ove egli avesse riscattato la polizza alla data del reclamo, ovvero – qualora nelle more del procedimento la polizza sia stata riscattata per un valore netto superiore a quello conseguibile alla data del reclamo – in misura pari alla differenza tra il capitale investito e tale diverso valore (così che in nessun caso il risultato della somma tra il capitale realizzato dal ricorrente tramite disinvestimento e il ristoro corrisposto dall’intermediario possa mai eccedere l’ammontare del capitale). A tale somma va aggiunta la rivalutazione monetaria dalla data della sottoscrizione del prodotto oggetto del contendere.