RESPONSABILITÀ DELL’ENTE E DEGLI AMMINISTRATORI PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.

Ai fini della configurabilità della responsabilità dell’ente derivante da reato, la colpa di organizzazione deve essere rigorosamente provata e può essere confusa o sovrapposta con la colpevolezza del responsabile del reato (dipendente o amministratore dell’ente). Il giudice è dunque chiamato ad approfondire anche e soprattutto l’aspetto, relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall’impresa in tema prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi, in maniera tale da evidenziare la sussistenza di eventuali deficit di cautela propri di tale assetto, causalmente collegati con il reato presupposto.

È quanto precisato dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza del 10 maggio 2022 n. 18413, ha accolto il ricorso presentato da una società avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto la società responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001, per avere consentito il verificarsi del reato di lesioni personali del dipendente, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica. Il reato presupposto era stato reato contestato al legale rappresentante della società, commesso nell’interesse dell’ente.

La Suprema Corte, annullando la sentenza impugnata, ha sottolineato che attengono essenzialmente a profili di responsabilità del soggetto datore di lavoro e, quindi, a profili colposi degli amministratori della società cui è stato addebitato il reato – in relazione alla riscontrata violazione della normativa per tutela della sicurezza sul lavoro – gli aspetti che riguardano le dotazioni di sicurezza e i controlli riguardanti il macchinario specifico sul quale si è verificato l’infortunio. Tali aspetti, infatti, di per sé, nulla hanno a che vedere con l’elemento “colpa di organizzazione”, che caratterizza la tipicità dell’illecito amministrativo imputabile all’ente, e che costituisce un modo di essere “colposo”, specificamente individuato, proprio dell’organizzazione dell’ente, che abbia consentito al soggetto (persona fisica) organico all’ente di commettere il reato.

Secondo la Suprema Corte, l’elemento finalistico della condotta dell’agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica quanto piuttosto di un preciso assetto organizzativo “negligente” dell’impresa, fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.

Conseguentemente, ai fini dell’accertamento della responsabilità dell’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili del reato-presupposto rilevano ove sia riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Solo la presenza di siffatte carenze organizzative – in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto – giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio (e non per fatto altrui).

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