RESPONSABILITÁ DEGLI ENTI. PATTEGGIAMENTO E CONFISCA: RICORSO IN CASSAZIONE E LIMITI DEL SINDACATO DI LEGITTIMITÁ.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 11 maggio 2022, n. 18652, si è pronunciata sul ricorso presentato avverso una sentenza di patteggiamento, con cui era stata irrogata all’ente, oltre alla sanzione pecuniaria amministrativa, la confisca dei beni ex art. 19 d.lgs. 231/2001. Secondo la difesa, non essendo stato il provvedimento preceduto da sequestro, l’ente – al momento in cui aveva raggiunto l’intesa con il pubblico ministero per l’adesione al patteggiamento – non era nelle condizioni di conoscere la corretta entità della confisca che gli sarebbe stata irrogata e che sarebbe stata individuata in modo arbitrario.
In ordine a tale profilo, la Suprema Corte ha precisato che, in forza del carattere obbligatorio della confisca ai sensi del dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2001, la medesima deve essere disposta anche nel caso in cui non sia stata preventivamente oggetto di accordo fra le parti, posto che, al momento della richiesta di patteggiamento, l’imputato era nelle condizioni di prevederne l’applicazione.
Per quanto, invece, riguarda la questione inerente al sindacato della Corte di legittimità sulla confisca disposta, la Corte, riportandosi ad un precedente arresto giurisprudenziale in materia di confisca, sia nel caso in cui la medesima costituisca una misura di sicurezza, sia che essa costituisca una pena, ha affermato i seguenti principi di diritto:
“La confisca obbligatoria di cui all’art. 19 d.lgs. 231/2001, per essere applicata, non deve necessariamente rientrare nell’accordo tra le parti ai fini dell’applicazione concordata della pena. Essa tuttavia può costituirne oggetto.
Là dove abbia formato oggetto del previo accordo, all’imputato è consentito il ricorso per Cassazione nei limiti dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Qualora invece la confisca, come nel caso in esame, sia fuori dall’accordo delle parti, sulla scia del citato insegnamento a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il ricorso per Cassazione seguirà le regole generali dettate dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.”
Sotto altro e connesso profilo, la difesa del ricorrente aveva altresì dedotto l’arbitraria – e non prevedibile -quantificazione dell’importo confiscabile, adducendo in particolare che, per la determinazione del quantum, il Gip competente aveva fatto riferimento a documentazione prodotta dallo stesso imputato ma per finalità diverse.
In ordine a tale questione, la Corte ha affermato che, laddove non abbia costituito oggetto dell’accordo delle parti nel patteggiamento, il provvedimento che la dispone è sindacabile in Cassazione secondo i principi generali. Ebbene, tali principi impediscono al giudice di legittimità di entrare nel merito della valutazione compiuta giudice che dispone la confisca; il giudizio della Corte di legittimità deve, in tali casi, arrestarsi alla mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, tutti profili non ravvisabili, secondo gli Ermellini, nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, che ha rigettato il ricorso presentato dall’ente.