La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47010 del 23 dicembre 2021, si è pronunciata in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, affrontando, in particolare, il profilo dell’ascrivibilità all’ente del reato associativo.
Nello specifico, la Suprema Corte ha affermato che il punto di partenza per giungere ad attribuire all’ente il conseguimento di un profitto a partire dall’illecito associativo è rappresentato dalla considerazione che il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente, è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall’insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall’organizzazione criminale.
Pertanto, a prescindere dal fatto che i reati-fine producano di per sé vantaggi, l’interprete deve porre l’accento sul reato nel suo “complesso”, concentrandosi sull’associazione, la quale manifesta una capacità produttiva di profitto proiettata ad oltrepassare il singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio.
Inoltre, ha affermato che, per quanto riguarda il rispetto dei principii di legalità e di irretroattività ribaditi dall’art. 2 del decreto legislativo n. 231 del 2001, occorre fare riferimento alla data di realizzazione delle condotte costituenti reato e non al momento di percezione del profitto stesso.
Difatti, il principio di legalità stabilito dall’art. 2 subordina l’applicazione delle misure sanzionatorie ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine all’illecito, sia in relazione al tipo di sanzione, precisando che deve essere entrata in vigore prima della commissione del fatto.
Ne discende che è la commissione del fatto a dover essere presa in considerazione al fine di accertare l’applicabilità della sanzione, e per “fatto” deve appunto intendersi ciò che costituisce il reato. In altri termini, è il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 del D. Lgs. n. 231/2001, nel senso che, in base alla connessa previsione di cui all’art. 2, l’intera disciplina sanzionatoria del decreto non trovava applicazione in relazione a “fatti” commessi prima della sua entrata in vigore. Il momento di acquisizione del profitto, invece, è del tutto irrilevante, in quanto esso costituisce solo l’oggetto della sanzione-confisca.