RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI. NECESSARIA LA SUSSISTENZA DELL’ELEMENTO “COLPA DI ORGANIZZAZIONE”

In materia di responsabilità da reato degli enti ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18413 del 10 maggio 2022, ha statuito che – ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente – è necessaria la sussistenza dell’elemento identificabile nella “colpa di organizzazione”, che costituisce un modo di essere colposo, specificamente individuato, dell’organizzazione dell’ente, che abbia consentito alla persona fisica, soggetto organico all’ente, di commettere il reato.

Secondo la Corte, l’elemento finalistico della condotta dell’agente deve essere conseguenza non tanto di un atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica, quanto piuttosto di un preciso assetto organizzativo negligente dell’impresa, da intendersi in senso normativo, perché fondato sul rimprovero derivante dall’inottemperanza, da parte dell’ente, dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo.

Ne consegue che, nell’indagine riguardante la configurabilità dell’illecito imputabile all’ente, le condotte colpose dei soggetti responsabili della fattispecie criminosa (che costituiscono il presupposto dell’illecito amministrativo) rilevano se è riscontrabile la mancanza o l’inadeguatezza delle cautele predisposte per la prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001. La ricorrenza di tali carenze organizzative, in quanto atte a determinare le condizioni di verificazione del reato presupposto, giustifica il rimprovero e l’imputazione dell’illecito al soggetto collettivo, oltre a sorreggere la costruzione giuridica per cui l’ente risponde dell’illecito per fatto proprio e non per fatto altrui.

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