La Sezione quarta penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 settembre 2022, n. 33976, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ha affrontato i profili inerenti al modo di atteggiarsi del vantaggio di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, quale criterio oggettivo d’imputazione della responsabilità in capo all’ente soprattutto nelle ipotesi non caratterizzate da una violazione sistematica della normativa antinfortunistica.
La Corte ha innanzitutto rammentato che il regime di responsabilità amministrativa degli enti, che configura un tertium genus di responsabilità rispetto a quella penale e amministrativa, prevede che l’ente non risponda per un fatto altrui bensì per un fatto proprio e colpevole, la cui responsabilità è stata definita come una vera e propria responsabilità da colpa di organizzazione, caratterizzata da malfunzionamento della struttura organizzativa dell’ente, la quale dovrebbe essere volta, mediante adeguati modelli, a prevenire la commissione di reati.
Riportandosi all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, ha ribadito che, in tema di responsabilità da reato degli enti, la colpa di organizzazione è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte dell’ente dell’obbligo di adottare le cautele, organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati previsti tra quelli idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individui i rischi e delinei le misure atte a contrastarli.
Riguardo ai criteri d’imputazione oggettiva della responsabilità dell’ente (interesse o vantaggio di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001), ha ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha concluso in termini di alternatività e di loro possibile concorrenza.
L’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile ex ante, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo; il vantaggio, invece, ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile ex post, sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito.
In materia di responsabilità degli enti per la verificazione di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, per non svuotare di contenuto la previsione normativa che ha inserito i detti reati nel novero di quelli che fondano una responsabilità dell’ente (art. 25-septies del d.lgs. 231 del 2001), è stato chiarito, in via interpretativa, che i criteri di imputazione oggettiva di che trattasi vanno riferiti alla condotta del soggetto agente e non all’evento.
Attraverso l’analisi della casistica giurisprudenziale, è stato inoltre affermato che i criteri di cui innanzi vanno intesi non solo come risparmio di spesa conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza, ma anche come incremento economico dovuto all’aumento della produttività non rallentata dal rispetto della norma cautelare. In altri termini, vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente la condotta della persona fisica all’interesse dell’ente.
Pertanto, l’interesse e il vantaggio, quali criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, devono essere apprezzati dal giudice di merito, con valutazione ex ante, per il primo, ed ex post, per il secondo, attraverso un giudizio insindacabile in sede di legittimità se esente da vizi motivazionali, non dovendo quindi essere irrisori, cioè inconsistenti. Salva l’ipotesi dell’inconsistenza, che si traduce sostanzialmente nella non apprezzabilità, è stato però precisato che la responsabilità dell’ente non può essere esclusa in considerazione dell’esiguità del vantaggio o della scarsa consistenza dell’interesse perseguito, in quanto anche la mancata adozione di cautele finalizzate o comportanti limitati risparmi di spesa può essere causa di lesioni personali gravi.
La stessa Corte ha in passato affermato che l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente. Infatti, l’art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001 non richiede la natura sistematica delle violazioni della normativa antinfortunistica per la configurabilità della responsabilità dell’ente derivante dai reati colposi ivi contemplati. Tale connotato non è peraltro imposto dalla necessità di rinvenire un collegamento tra l’azione umana e la responsabilità dell’ente che renda questa compatibile con il principio di colpevolezza. Sarebbe quindi eccentrico rispetto allo spirito della legge ritenere irrilevanti tutte quelle condotte, pur sorrette dalla intenzionalità, ma, in quanto episodiche e occasionali, non espressive di una politica aziendale di sistematica violazione delle regole cautelari, considerato peraltro l’innegabile quoziente di genericità del concetto di sistematicità.
L’intero discorso, in realtà, come chiarito dalla stessa Suprema Corte con una precedente pronuncia, attiene al piano prettamente probatorio, cui tale connotato appartiene, quale possibile indizio dell’esistenza dell’elemento finalistico della condotta dell’agente, idoneo al tempo stesso a scongiurare il rischio di far coincidere un modo di essere dell’impresa con l’atteggiamento soggettivo proprio della persona fisica. Ne è derivato, quale logico corollario, che l’interesse può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata, allorché altre evidenze fattuali dimostrino tale collegamento finalistico, così neutralizzando il valore probatorio astrattamente riconoscibile al connotato della sistematicità.
Sul punto, ha ribadito che, per impedire un’automatica applicazione della norma che ne dilati a dismisura l’ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione, anche isolata, l’esiguità del risparmio può rilevare per escludere il profilo dell’interesse e/o del vantaggio, e, quindi, la responsabilità dell’ente, ove la violazione si collochi in un contesto di generale osservanza da parte dell’impresa delle disposizioni in materia di sicurezza. Tale conclusione si giustifica con il rilievo che, proprio il generale contesto di complessiva osservanza della disciplina cautelare, concorre ad accreditare il difetto della “colpa di organizzazione”, sotto il profilo della non prevedibilità per l’ente della regola cautelare risultata trascurata. Tuttavia, è pur sempre necessario che la violazione non insista su un’area di rischio di rilievo, perché diversamente risulta impraticabile sostenere l’assenza della colpa di organizzazione, rispetto ad una violazione di una regola cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza.
Richiamati tali ineludibili principi, la Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società soccombente nei due gradi di giudizio. Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, infatti, non solo il giudice del merito ha dato adeguata considerazione al dato della “irrisorietà” del risparmio, ma tuttavia ha anche considerato come la violazione afferisse ad un’area di rischio inerente ad un settore di rilievo, derivandone la rilevanza dell’addebito di “organizzazione” e la dimostrazione del collegamento oggettivo della condotta del reo e il vantaggio, pur patrimonialmente esiguo, per l’ente, giustificante l’addebito. Ė stato valutato il vantaggio, quale criterio oggettivo d’imputazione della responsabilità dell’ente ma ricollegato alla condotta del soggetto attivo del reato presupposto, all’esito di un giudizio ex ante e, nella specie, in termini di risparmio di spesa (pari a 1.860,00 euro) conseguente alla mancata predisposizione del presidio di sicurezza (la griglia di sicurezza). Il giudice del merito ha inoltre escluso l’irrisorietà dal vantaggio conseguito, la cui consistenza è stata difatti apprezzata con specifico riferimento all’area di rischio la cui gestione è stata lasciata in parte scoperta, causa delle lesioni personali patite dal lavoratore, in forza della mancata apposizione della griglia con riferimento a una grossa vasca di raccolta dell’uva funzionale all’attività dell’ente, consistente nella lavorazione dell’uva al fine della successiva commercializzazione dei relativi prodotti.