QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA CONDOTTA NEL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE. RIBADITI I PRINCIPI DI DIRITTO AFFERMATI DALLA SUPREMA CORTE

In tema di sequestro di persona a scopo di estorsione, la Sezione prima penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 settembre 2022, n. 35326, ha ribadito i principi di diritto già affermati in precedenza in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, alla luce della natura plurioffensiva del delitto previsto dall’art. 630 c.p., in cui l’oggetto della tutela penale si identifica sia nella libertà personale, sia nell’inviolabilità nel patrimonio.

Considerato che l’elemento obiettivo del sequestro viene tipizzato dallo scopo di conseguire un profitto ingiusto dal prezzo della liberazione, ove ricorrano i due elementi della privazione della libertà personale e della finalità di ottenere un profitto come prezzo della liberazione, si verifica quella forma particolare di delitto che è prevista dall’art. 630 c.p.; ogni scissione del fatto unitario è priva di qualsiasi fondamento nella legge, in quanto si lucra un prezzo per la liberazione anche quando la vittima sia sequestrata per riscuotere, a mezzo della sua liberazione, un vantaggio patrimoniale ingiusto che trovi la sua causa in un rapporto già esistente tra sequestratore e vittima.

La Corte, nel riportarsi a tale orientamento, ha aderito a quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, nella fattispecie in esame, l’estremo dell’ingiusto profitto sussiste sia quando il vantaggio ricercato sia il prezzo della liberazione, sia quando il vantaggio derivi da un pregresso rapporto illecito.

La Sezione prima penale ha pertanto escluso la fondatezza della tesi sostenuta dal ricorrente – che censurava come errata la qualificazione del fatto in termini di sequestro di persona a scopo di estorsione, sostenendo la presenza di due reati concorrenti: a) di sequestro di persona in concorso con l’ipotesi tentata di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in presenza di causale lecita della pretesa coincidente con il prezzo della liberazione dell’ostaggio; b) in subordine, di sequestro di persona in concorso con l’ipotesi tentata di estorsione, nel caso in cui non potesse ritenersi lecita la predetta causale – ed ha riaffermato i principi di diritto già espressi dalla Corte, secondo cui:

  1. a) il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, posto in essere in concorso con il sequestro di persona, non già in base alla intensità della violenza o della minaccia che connota la condotta, bensì in ragione del fine perseguito dal suo autore che, nel primo caso, è volta al conseguimento di un profitto ingiusto, e, nell’altro, alla realizzazione, con modi arbitrari, di una pretesa giuridicamente azionabile;
  2. b) la violenta privazione della libertà personale della parte offesa per un rilevante periodo di tempo al fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro, quale prezzo della liberazione, esclude ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto, con la conseguenza che è da ritenere insussistente l’ipotesi di cui all’art. 393 cod. pen.;
  3. c) integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen., e non il concorso del delitto di sequestro di persona con quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (artt. 605 e 393 dello stesso codice), la privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire, come prezzo della liberazione, una prestazione patrimoniale eccedente il credito, azionabile in sede giudiziaria, vantato nei confronti della persona offesa;

d) la condotta criminosa consistente nella privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale, pretesa in esecuzione di un precedente rapporto illecito, integra il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen. e non il concorso del delitto di sequestro di persona (art. 605) con quello di estorsione, consumata o tentata.

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