PROTEZIONE DEL MARCHIO: IN MATERIA RIBADITA L’APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI TERRITORIITA’

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 22 dicembre 2021, n. 46882, ha ribadito che in tema di protezione del marchio vige il principio di territorialità. Infatti, i limiti alla tutela del marchio discendono dal formale riconoscimento a livello nazionale, comunitario o internazionale del logo, del segno distintivo, della rappresentazione grafica o di altri dati caratterizzanti uno specifico prodotto quale marchio.

L’accertamento giudiziale della titolarità del marchio è di regola limitato al paese di registrazione e insuscettibile di estensione in uno Stato diverso da quello in cui è avvenuto, salvo che si tratti di marchio comunitario (registrato, cioè, per la prima volta in sede comunitaria, oppure nascente dalla registrazione ivi di un marchio già registrato in uno Stato membro, con conseguente estensione della protezione per tutti i paesi dell’Unione) o internazionale (la cui procedura di rilascio, ai sensi dell’Accordo di Madrid, sfocia nel conferimento di una pluralità di distinti marchi nazionali che producono, in ciascuno Stato ad esso aderente, gli stessi effetti della domanda di registrazione di un marchio nazionale che fosse lì direttamente depositato).

Nel caso di specie, il ricorso in Cassazione era stato presentato da un cittadino cinese, sottoposto alle indagini preliminari per i reati di cui agli articoli 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del codice penale, in veste di legale rappresentante legale di una ditta, avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma che aveva deciso il rigetto della richiesta di riesame del provvedimento di sequestro di merce contraffatta. Alla luce del principio di territorialità della tutela del marchio la Corte, atteso che la difesa ha fornito elementi a sostegno dell’assenza di registrazione dei loghi incriminati nel Registro Nazionale dei Marchi e non è ragionevolmente esigibile che nel riparto probatorio le si faccia carico integralmente della prova relativa all’eventuale esistenza di un marchio comunitario o internazionale a tutela delle scritte imitative, ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato per un nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

error: Attenzione: Il contenuto è protetto !!