PREVENZIONE PATRIMONIALE E TUTELA DEI TERZI. I CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) tutela i diritti dei terzi coinvolti nel procedimento di prevenzione patrimoniale e, allo stesso tempo, intende evitare che, proprio attraverso la tutela del diritto di credito del terzo, possano essere aggirati gli effetti ablativi derivanti dall’adozione del provvedimento di prevenzione. Nello specifico, la norma stabilisce che la confisca disposta nel procedimento di prevenzione patrimoniale non pregiudica i diritti di credito dei terzi, quando essi risultino da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro (art. 52, co. 1, D.Lgs. cit.). Solo in tali ipotesi, ed al ricorrere degli altri presupposti indicati dalla medesima norma, il terzo titolare del diritto può chiedere e ottenere l’ammissione allo stato passivo predisposto e reso esecutivo dal giudice delegato del procedimento di prevenzione.

Sul punto, la Sezione sesta penale della Corte di cassazione, con la sentenza del 30 marzo 2023, n. 13473, ha precisato che l’art. 52, comma 1, del Codice antimafia non richiede, affinchè possano essere tutelati i diritti di credito dei terzi, che tali diritti di siano “liquidi e certi” in epoca anteriore alla data di adozione del provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca di prevenzione, ma al contrario stabilisce che quei diritti debbano “risultare da atti aventi data certa anteriore al sequestro”.

La S.C. precisa che non vanno confusi i requisiti di “certezza” e “liquidità” del diritto, intesi come non controvertibilità della sua esistenza e del suo contenuto, nonché del suo ammontare, cui fa riferimento l’art. 474 c.p.c. per indicare le caratteristiche che deve possedere un diritto affinchè il relativo titolo esecutivo possa dar luogo ad esecuzione forzata, con il requisito della certezza “probatoria” richiesto dall’art. 52, comma 1, del Codice antimafia, che è collegato esclusivamente alla collocazione cronologica dell’atto da cui deve risultare l’esistenza di quel diritto.

Nella previsione normativa richiamata, l’anteriorità del titolo o dell’acquisto del credito rispetto al momento del sequestro indica la necessità che sia accertato che il relativo diritto sia sorto prima dell’applicazione della misura cautelare del sequestro di prevenzione, a nulla rilevando che il diritto sia divenuto certo, liquido ed esigibile solo successivamente.

Occorre distinguere l’ipotesi in cui il diritto di credito del terzo sia sorto in ragione di un atto o negozio lecito, da quello in cui quel diritto sia sorto in ragione di un fatto illecito.

Nel caso di atto o negozio lecito, si pone un problema di efficacia probatoria della documentazione comprovante l’atto costitutivo o traslativo del diritto; nel caso di fatto illecito, invece, l’insorgenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione è riferibile al momento della commissione dell’illecito, rispetto al quale, quindi, la successiva sentenza di condanna, anche se non ancora definitiva, svolge una mera funzione di accertamento, con estensione degli effetti anche ai crediti accessori (quali quelli connessi alla rifusione delle spese processuali), senza che rilevi il momento in cui la sentenza diventa definitiva ed acquisisce la veste di titolo esecutivo.

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