PENA ILLEGALE E PATTEGGIAMENTO. I CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE.

Le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione – chiamate a chiarire se, ai fini del sindacato di legittimità sul patteggiamento, configuri “pena illegale” quella fissata sulla base di un’erronea applicazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, in violazione del criterio unitario previsto dall’art. 69, comma terzo, cod. pen. – con sentenza 12 gennaio 2023, n. 877, hanno affermato che “la pena determinata a seguito dell’erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti, per le singole fattispecie di reato, dalle norme incriminatrici che si assumono violate, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge.”
In motivazione le S.U. hanno precisato che l’applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e segg. c.p.p. (c.d. patteggiamento) di una pena illegale non può ritenersi sic et simpliciter legittimata a causa dell’intervenuto consenso dell’imputato, poiché, se così fosse, il legislatore non avrebbe previsto una ipotesi di ricorso ad hoc ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, c.p.p. Inoltre, considera che la legalità della pena è un valore garantito, oltre che dall’art. 1 c.p., dall’art. 25, comma secondo, e dall’art. 27, comma terzo, della Costituzione. La corretta individuazione della misura della pena irrogabile incide, peraltro, anche sulla corretta operatività dei principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di proporzionalità della pena (art. 27, comma terzo, Cost.). Il principio di legalità della pena è riconosciuto altresì dall’art. 49 della Carta di Nizza e dall’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York, reso esecutivo in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Chiarisce la S.C., pronunciandosi a Sezioni Unite, che la “pena legale” è soltanto quella “positiva”, ovvero prevista dall’ordinamento giuridico, e quindi quella non eccedente, per specie e quantità, i limiti previsti dalla legge. Al contrario, come affermato dal consolidato indirizzo interpretativo della S.C., è “illegale” la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale. L’ambito dell’illegalità della pena si riferisce anche ai casi di illegalità ab origine, costituiti, ad esempio, dalla determinazione in concreto di una pena diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per quel certo reato, ovvero inferiore o superiore, per quantità, ai relativi limiti edittali. Le S.U. si riportano poi alle plurime decisioni che hanno precisato che non si configura un’ipotesi di illegalità della pena quando essa sia frutto di un vizio nell’iter di determinazione della sua entità, alla quale sarebbe stato possibile giungere attraverso diversa modulazione dei vari passaggi intermedi, a partire dall’individuazione della pena base e fino agli aumenti o alle riduzioni per le singole circostanze concorrenti.
Ebbene, quanto rilevato vale anche in relazione alla pena applicata su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), in base al rilievo per cui le peculiarità che caratterizzano la “individuazione” della sanzione in questo rito speciale non comportano deroghe ai principi suindicati. Secondo le S.U., non può dirsi “illegale” la sanzione che risulti conclusivamente legittima, pur essendo stata determinata seguendo un percorso argomentativo viziato. In continuità con il proprio consolidato orientamento, le Sezioni Unite ribadiscono che “pena legale” è quella:
– del genere e della specie predeterminati dal legislatore entro limiti ragionevoli;
– comminata da una norma (sostanzialmente) penale, vigente al momento della commissione del fatto-reato, o, se sopravvenuta rispetto ad esso, più favorevole di quella anteriormente prevista;
– determinata dal giudice, nel rispetto della cornice edittale, all’esito di un procedimento di individualizzazione che tenga conto del concreto disvalore del fatto e delle necessità di rieducazione del reo.
“Pena illegale” è, pertanto, quella che si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale, perché diversa per genere, per specie o per quantità da quella positivamente prevista.
Con riferimento alle circostanze del reato, le S.U. osservano che esse possono certamente incidere in vario modo sui limiti edittali fissati dalle norme incriminatrici. Nel rispetto dei limiti edittali generali e della disciplina dettata in materia di concorso di circostanze, la contestazione di circostanze incide sulla determinazione della pena in astratto, a seconda dei casi aumentando o diminuendo (entro i predetti limiti) la pena edittale prevista dalla norma incriminatrice che di volta in volta si assume violata. In caso di concorso di circostanze eterogenee, a prescindere dal concreto esito del giudizio di bilanciamento (disciplinato dall’art. 69 cod. pen.), i valori estremi astratti che connotano la legalità della pena, entro i quali il giudice può esercitare la sua valutazione discrezionale concreta, sono rappresentati, nel rispetto dei limiti astratti, dal minimo della pena prevista per la fattispecie attenuata e dal massimo della pena prevista per la fattispecie aggravata. Soltanto in presenza della violazione dei predetti limiti, affermano le Sezioni Unite nella menzionata sentenza, la pena in concreto irrogata dal giudice risulterebbe “illegale”; diversamente, la pena determinata entro i predetti limiti, ma in violazione delle disposizioni dettate dall’art. 69 cod. pen. risulterebbe meramente “illegittima”, ma non anche “illegale”.
Ebbene, le S.U., dopo aver ribadito che il giudice del patteggiamento è pur sempre chiamato a valutare la congruità della pena della quale le parti chiedono l’applicazione, non esercitando poteri meramente “notarili”, precisano che, considerati i limiti normativamente imposti alla possibilità di impugnare le sentenza di c.d. “patteggiamento”, il controllo del giudice deve essere particolarmente penetrante e rigoroso non soltanto sulla congruità della pena applicanda, ma anche sulla correttezza dei “passaggi intermedi” attraverso i quali essa viene determinata. Tuttavia, egli non può procedere di sua iniziativa ad una revisione discrezionale della pena proposta ovvero, anche restando ferma la misura di quest’ultima, dei “passaggi” intermedi che hanno concorso alla sua quantificazione definitiva. Il giudice conserva il potere-dovere di non accogliere le richieste di “patteggiamento” che comportino l’applicazione di pene illegali o anche soltanto non congrue, o comunque, seppur non illegali, determinate attraverso “passaggi intermedi” effettuati in violazione di legge. Sul punto, le S.U. ribadiscono che la determinazione contra legem della pena concordata tra le parti ed illegittimamente ratificata dal giudice, invalida la base negoziale sulla quale è maturato l’accordo e vizia la sentenza che lo ha recepito. Il controllo di congruità della pena è logicamente comprensivo della legalità di essa, ossia della sua conformità alle regole che la disciplinano, nonché di quelle che influiscono sulla sua determinazione.
Tutto ciò premesso, nel caso di specie il ricorrente, condannato per il reato di furto, si doleva dell’illegalità della pena applicatagli su sua richiesta in quanto, seppur rispettosa dei limiti astrattamente previsti dalla norma penale e rientrando nell’ambito della cornice edittale prevista, era viziata per l’effettuazione di un passaggio intermedio in violazione dell’art. 69. c.p. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti), che tuttavia, come chiarito dalla Corte, risulta irrilevante ai fini della legalità o meno della pena irrogata.
Sulla base di tali motivazioni, le S.U. hanno affermato il principio di diritto sopra richiamato, dichiarando l’inammissibilità del ricorso.

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