La Sezione prima civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 4 novembre 2022, n. 32631, nell’ambito di un procedimento promosso dall’istituto di credito soccombente nel secondo grado di giudizio, condannato a risarcire i danni per inadempimento contrattuale a causa dell’accertata inosservanza degli obblighi informativi prescritti a sua carico, in relazione all’esecuzione di acquisto di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina, ha precisato che l’intermediario deve assolvere l’obbligo informativo al momento della conclusione del contratto quadro.
L’art. 28 del regolamento Consob n. 11522/1998 prevede, in particolare, che, prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti, e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari richiedano all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio e consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari.
La norma, al comma 3, puntualizza inoltre che gli intermediari non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.
Come precisa la Corte nella sopra menzionata pronuncia, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione, la valutazione di adeguatezza di un’operazione da parte dell’intermediario richiede necessariamente la preventiva acquisizione delle informazioni concernenti la situazione finanziaria dell’investitore e gli obiettivi che questi si prefigge con il ricorso agli strumenti finanziari. A conferma dell’esistenza del collegamento funzionale tra la profilatura dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, l’art. 29 del medesimo regolamento prescrive che gli intermediari sono tenuti ad astenersi dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. A tal fine, tengono conto delle informazioni di cui all’articolo 28, nonchè di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.
Stante le finalità perseguite dalla norma, il mancato adempimento dell’obbligo di richiesta di informazioni, al momento della conclusione del contratto quadro, in ordine alla esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del cliente, alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua propensione al rischio non può essere ovviato con l’acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi o in occasione della conclusione di contratti relativi ad altri servizi di investimento.
La Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto: «L’obbligo di acquisizione da parte dell’intermediario delle informazioni richieste dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l’investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta».