MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO AI TEMPI DEL COVID-19

MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO AI TEMPI DEL COVID-19

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la Sezione sesta penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28416 del 19 luglio 2022, si è pronunciata sulla configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato con riferimento ad una fattispecie in cui il soggetto percettore di un finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo PMI ex art. 13, lett. m) del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. decreto liquidità), conv. L. n. 40/2020, introdotta per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle PMI a causa dell’epidemia da COVID-19, aveva impiegato le disponibilità economiche ricevute per il soddisfacimento di un interesse personale, non suscettibile di esser ricondotto nell’ambito dell’esercizio d’impresa.

Secondo la Corte, considerato che le somme oggetto del finanziamento assistito dalla garanzia pubblica derivano non già dal puro ricorso al mercato finanziario, ma dall’intervento indiretto posto in essere dallo Stato, si è in presenza di un ausilio economico “ottenuto dallo Stato” di cui all’art. 316 bis cod. pen., ancorchè il finanziamento sia direttamente erogato dalla banca consorziata nel Fondo PMI.

Difatti, sottolinea la Corte di Cassazione, la garanzia prestata alle piccole e medie imprese dal Fondo pubblico PMI è riconducibile – senza alcuna violazione del canone costituzionale di necessaria tassatività della legge penale – alle categorie espressamente evocate dall’art. 316 bis cod. pen. dei “contributi, sovvenzioni o finanziamenti”, quale oggetto esclusivo delle condotte di malversazione ai danni dello Stato.

La Corte ha, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “in tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, è configurabile il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen., nel caso in cui, successivamente all’erogazione, da parte di un istituto di credito, di un finanziamento assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo per le PMI, ai sensi dell’art. 13, lett. m) del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. “decreto liquidità”), convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, gli importi erogati non vengono destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge”.

Inoltre, la Corte ha ritenuto infondate le censure formulate dalla difesa secondo cui non si configurerebbe il reato ex art. 316 bis cod. pen. quando il beneficiario del finanziamento abbia regolarmente restituito le rate del finanziamento. Sottolinea la Corte che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il delitto di malversazione ai danni dello Stato è un reato istantaneo che si consuma nel momento in cui le sovvenzioni, i finanziamenti o i contributi pubblici vengono distratti dalla destinazione per cui sono erogati.

Si rammenta che l’art. 316 bis cod. pen. vigente “Malversazione di erogazioni pubbliche” è stato modificato dall’art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022.

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