Il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 184, che attua la direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, entrerà in vigore a partire da martedì 14 dicembre 2021.
La novella legislativa assume particolare importanza, considerato che le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti costituiscono fonti di entrate per la criminalità organizzata e rappresentano un ostacolo al mercato unico digitale, in quanto intaccano la fiducia dei consumatori e causano una perdita economica diretta.
Al fine di rafforzare il contrasto al fenomeno e adeguarsi alla disciplina dettata dall’Ue, il decreto apporta modifiche al codice penale e amplia il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ex D.lgs. 231 del 2001.
In particolare, il decreto legislativo interviene sull’art. 493 ter c.p. sostituendo la rubrica e modificando il comma primo, al fine di estendere l’ambito di applicazione della norma che, a seguito dell’intervento normativo, comprende le fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione, non solo di carte di credito e di pagamento, ma relative a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.
Un altro importante intervento riguarda l’inserimento di un nuovo articolo, l’art. 493-quater rubricato “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti. La norma, al secondo comma, prevede (in caso di condanna o patteggiamento) la confisca obbligatoria delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici, nonchè la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca per equivalente di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.
Un limitato intervento additivo ha riguardato anche l’art. 640 ter, secondo comma, c.p., che reca un espresso riferimento trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
La novella ha inciso sul catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato ex D.lgs. 231 del 2001, che – dopo l’articolo 25 octies – inserisce l’art. 25-octies.1 rubricato “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”.
Il decreto, in attuazione della predetta direttiva europea, prevede meccanismi di scambio di informazioni e di cooperazione nelle azioni di contrasto a tali fenomeni illeciti. A tal fine, stabilisce che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea una relazione nella quale siano esposti i dati statistici relativi al numero dei procedimenti iscritti e dei procedimenti definiti con sentenza di condanna per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonchè al numero delle persone indagate e al numero delle persone condannate per i medesimi reati.
Infine, individua il punto di contatto operativo nazionale per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro relative ai reati predetti nella Sala operativa internazionale, incardinata nel Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale della polizia criminale.