La recente pronuncia del Tribunale di Roma s’inserisce nell’ambito del fitto contenzioso curato dallo Studio in materia di antiriciclaggio.
La pronuncia trae origine dalla contestazione di omessa segnalazione di operazione sospetta elevata nei confronti del direttore di filiale di una banca, obbligata in solido, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), che aveva proceduto ad emettere il decreto sanzionatorio con il quale ingiungeva il pagamento di una pesante sanzione pecuniaria.
Lo Studio Legale Fisicaro & P., assunte le difese del direttore di filiale e dell’istituto bancario, ha ottenuto dal Giudice adito l’annullamento del provvedimento del MEF recante la pretesa sanzionatoria. Il Tribunale di Roma, accogliendo la tesi difensiva, ha affermato che i crismi del ragionevole sospetto – la cui necessaria presenza ex ante è condizione affinché possa configurarsi l’omessa segnalazione di operazione sospetta – non possono essere dedotti dal mero stato di indagato di un nominativo e dalla cifra tonda degli assegni. Perché la violazione dell’obbligo di cui all’art. 35 del decreto antiriciclaggio possa essere attribuita al soggetto, è necessaria la presenza di una condotta almeno colposa, altrimenti si rischia di attribuire una sorta di responsabilità oggettiva fondata su accertamenti ex post.
Il giudice, accogliendo il ricorso e per l’effetto annullando il decreto sanzionatorio a carico del direttore di filiale e della banca, ha ritenuto che, nel caso di specie, non vi era il carattere di operazione sospetta in quanto assenti gli elementi sufficienti ad effettuare un giudizio di pericolosità ex ante dell’operazione.