LA CORTE COSTITUZIONALE SI PRONUNCIA IN TEMA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA DELL’IMPUTATO

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale era stata sollevata dal GUP del Tribunale di Bologna per violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma, disponendo che la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta, non prevede che l’imputato ne possa usufruire per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) del codice di procedura penale, con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

La censura svolta dal rimettente è stata ritenuta fondata dalla Consulta, che ha rilevato la irragionevole disparità di trattamento tra l’imputato cui tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso vengano contestati nell’ambito di un unico procedimento – nel quale egli ha la possibilità di accedere al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova – e l’imputato nei cui confronti l’azione penale venga inizialmente esercitata solo in relazione ad alcuni di tali reati, e che si veda contestare gli altri, per effetto di una scelta discrezionale del pubblico ministero o di altre evenienze processuali, nell’ambito di un diverso procedimento, dopo che egli abbia già avuto accesso alla messa alla prova. Ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 168-bis c.p., questo secondo imputato si trova nell’impossibilità di ottenere una seconda volta il beneficio, cui avrebbe invece potuto accedere ove tutti i reati gli fossero stati contestati in un unico procedimento.

Invero, a ben guardare, preclusioni analoghe a quella all’esame della Corte sono già state dichiarate costituzionalmente illegittime da sentenze risalenti pronunciate dalla medesima Corte Costituzionale. In particolare, il riferimento è alle sentenze nn. 86 del 1970, 108 del 1973, 267 del 1987.

Sulla base dei medesimi principi, la Consulta ha risolto la questione sollevata dal GUP del Tribunale di Bologna.

Come rilevato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sezione seconda penale, sentenza 12 marzo 2015, n. 14112), di cui ha preso atto la stessa Corte Costituzionale con la recente sentenza n. 146 del 2022, la preclusione posta dall’art. 168-bis, quarto comma, del codice penale, censurata dal rimettente, non osta a che uno stesso imputato possa essere ammesso al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova anche qualora gli vengano contestati più reati nell’ambito del medesimo procedimento, sempre che i limiti edittali di ciascuno di essi siano compatibili con la concessione del beneficio.

Secondo la Corte Costituzionale, ciò vale anche nel caso specifico in cui tali reati siano avvinti dalla continuazione, essendo stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. In una tale situazione, infatti, l’ordinamento considera unitariamente i reati ai fini sanzionatori, prevedendo l’inflizione di una sola pena che tenga conto del loro complessivo disvalore. Pertanto, appare logico che, ove tutti i singoli reati siano compatibili, in ragione dei rispettivi limiti edittali, con il beneficio della messa alla prova, l’imputato possa essere ammesso ad un percorso unitario di risocializzazione e riparazione, nel quale si sostanzia il beneficio medesimo, il cui esito positivo comporta l’estinzione dei reati contestati.

E difatti, con riferimento al caso in esame, se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell’ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e – sussistendone tutti i presupposti – di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati (il cui esito positivo avrebbe determinato l’estinzione dei reati medesimi).

Risulta infatti irragionevole che quando, per scelta del pubblico ministero o per altre evenienze processuali, i reati avvinti dalla continuazione vengano invece contestati in distinti procedimenti, gli imputati non abbiano più la possibilità, nel secondo procedimento, di chiedere ed ottenere la messa alla prova, allorché siano stati già ammessi al beneficio nel primo.

Una siffatta configurazione della norma, sottolinea la Corte, equivale a far dipendere la possibilità di accedere a uno dei riti alternativi previsti dal legislatore dalle scelte contingenti del pubblico ministero o da circostanze casuali.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la previsione contenuta nel quarto comma dell’art. 168-bis del codice penale, nella parte in cui non prevede che l’imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell’ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

 

La Corte ha precisato che, in una simile ipotesi, spetterà al giudice, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 3, c.p.p., una nuova valutazione dell’idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull’astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell’imputato. In tale valutazione non potrà non tenersi conto: i) della natura e della gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento, ii) del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova.

Nel caso in cui il giudice ritenga di poter concedere nuovamente il beneficio, egli stabilirà la durata del periodo aggiuntivo di messa alla prova, comunque entro i limiti complessivi indicati dall’art. 464-quater, comma 5, c.p.p., valorizzando opportunamente il percorso già compiuto, alla luce dell’esigenza, sottesa al sistema, di apprestare una risposta sanzionatoria sostanzialmente unitaria rispetto a tutti i reati in concorso formale o commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

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