Con la recente sentenza del 19 luglio 2021, n. 20434, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di IVA, ribadendo il principio secondo cui, se l’Amministrazione finanziaria contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, essa ha l’onere di provare l’oggettiva fittizietà del fornitore, nonché “la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente”. Solo nel caso in cui l’Amministrazione assolva a detto onere probatorio, incombe in capo al contribuente “la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto”. La Corte, riportandosi al principio di diritto affermato nel 2018 con la sentenza n. 9851, precisa che, ai fini di cui sopra, non assume rilievo né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.