Il decreto legge n. 118/2021 recante “Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”, convertito in legge dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147, introduce – fra le altre misure -delle limitazioni alla portata applicativa delle norme in materia di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, r.d. n. 267/1942) e bancarotta semplice (art. 217, r.d. n. 267/1942), che – a seguito dell’intervento legislativo – non si applicano:
- ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto ai sensi dell’articolo 5, comma 5;
- ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell’articolo 10.
La novella legislativa appare perseguire lo scopo di promuovere il ricorso agli istituti che consentono il superamento della crisi d’impresa, attraverso un’estensione della previsione di cui all’art. 217 bis (l. fall.) relativa ai casi di esenzione dai reati di bancarotta.
L’operatività della disposizione è, in particolare, subordinata alla circostanza per cui i predetti pagamenti ed operazioni:
- siano compiuti dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto;
- siano posti in essere in coerenza con l’andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell’impresa valutata dall’esperto.