La Corte di Cassazione, con ordinanza del 7 dicembre 2021, n. 38949, ha ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamento fiscale, il termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 opera soltanto in caso di controllo eseguito presso la sede del contribuente e non anche nel caso di verifiche d’ufficio cd. a tavolino. Difatti, osserva la Corte, la naturale vis expansiva dell’istituto del contraddittorio procedimentale nei rapporti tra fisco e contribuente non giunge fino al punto di imporre termini dilatori all’azione di accertamento derivanti da controlli eseguiti nella sede dell’Amministrazione sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente o acquisiti documentalmente.
Fa da corollario a tale principio quanto affermato dalla Suprema Corte con riferimento al caso di specie. La fattispecie sottoposta alla decisione degli Ermellini riguardava un contribuente attinto da un accertamento di maggior reddito da partecipazione quale socio unico di società di capitali, nelle more dichiarata fallita, nei cui confronti era stata accertata una maggior base imponibile. In tal caso, afferma la Corte riportandosi all’orientamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento verso la società in ordine a ricavi non contabilizzati, il termine dilatorio ex art. 12, l. n. 212/2000 non opera nei confronti di tutti i contribuenti coinvolti nell’accertamento, ma soltanto di colui che sia raggiunto da verifiche presso i locali aziendali. Da ciò deriva un’altra conseguenza nel caso in cui l’accertamento sia eseguito nei confronti dell’ente, individuata nella irrilevanza – alla luce dell’autonomia della posizione del socio, ancorché unico, rispetto a quella della società – della mera priorità temporale della notifica del relativo avviso al socio, rispetto a quella relativa alla società sottoposta a verifica, dovendo per questa essere rispettato il termine di sessanta giorni.