La sezione terza civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15141/2022, ha chiarito che il rilascio dei titoli con la girata non costituisce prova dell’adempimento del credito nascente dal rapporto causale. Infatti, la dichiarazione di rilascio degli effetti cambiari in funzione di adempimento del debito non è riconducibile all’art. 1193 cod. civ., non costituendo la ricezione degli stessi quietanza di pagamento.
In tal senso, la Corte ha ribadito che, in caso di pagamento mediante titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, dal debitore girati al creditore (pro solvendo) la consegna degli stessi, non potendo essere equiparata all’effettivo pagamento ma presupponendo solo la promessa del pagamento secondo il tenore del titolo, non vale di per sé sola – prima e senza l’effettivo pagamento – a liberare il debitore, e ciò in conformità al principio generale secondo il quale l’onere della prova dell’estinzione dell’obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall’art. 1198, secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l’estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito. Conseguentemente, l’onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario.
La Corte di Cassazione non ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo cui il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale «juris tantum» di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa. Siffatto principio, infatti, riguarda una fattispecie non sovrapponibile a quella in esame, in quanto riguardante il caso in cui l’opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta da un soggetto che, a tacitazione del credito azionato in via monitoria, non già giri, ma emetta dei titoli cambiari.