In tema di reato di omessa dichiarazione, la Sezione terza penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 31 agosto 2022, n. 32027, ha ribadito che è rimesso al giudice penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario.
La Corte ha precisato che, con riguardo alla valenza in sede penale delle presunzioni tributarie (segnatamente di quella di cui all’art. 32, d.P.R. n. 600 del 1973 – la quale configura come ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari), le stesse sono inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa.
Nel caso di specie, la Corte ha affermato che, dalle due sentenze conformi emesse (la sentenza impugnata confermava la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente era stato condannato in relazione all’art. 5 del Dlgs. 74/2000) non emerge una verifica di elementi oggettivi di riscontro rispetto alle emergenze dei dati bancari. Non sorregge, secondo la Corte, il dato indiziario costituito dalle risultanze di dette indagini bancarie, il mero richiamo alla esclusione di talune entrate sulla base di previ criteri di irrilevanza, ai fini in esame, delle stesse, né il silenzio serbato dal contribuente. Sul punto, rammenta che è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui non è consentito al giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l’onere della prova grava sull’accusa. Non deve, infatti, essere dimenticato che la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell’imputato, di circostanze valutabili a suo carico nonchè la menzogna o il semplice silenzio su queste ultime possono fornire al giudice argomenti di prova solo con carattere residuale e complementare ed in presenza di univoci elementi probatori di accusa, non potendo determinare alcun sovvertimento dell’onere probatorio.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso annullando la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello competente, in difetto di quegli “univoci elementi probatori di accusa”, non potendo le risultanze derivanti dalle indagini bancarie, in relazione alla inutilizzabilità della presunzione di cui al menzionato art. 32 (di cui al d.P.R. n. 600 del 1973), rappresentare, ex se, idoneo elemento di prova per sorreggere la tesi dell’accusa, inidoneità non solo probatoria ma nemmeno indiziaria.