In vigore dal 6 novembre scorso il D.Lgs. 4 ottobre 2022, n. 156, attuativo della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
In particolare, l’intervento normativo ha modificato l’articolo 6 (Tentativo) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sostituendo il comma 1-bis, che oggi prevede che «Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall’articolo 4 [dichiarazione infedele] è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all’articolo 8 [Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti], i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.».
Per i reati concernenti le dichiarazioni Iva sono divenute punibili anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in altro Stato membro e il danno complessivo superi l’importo di dieci milioni di euro.
Come precisato dalla relazione illustrativa del decreto, la riformulazione della disposizione risponde essenzialmente alla duplice esigenza di rendere il testo normativo più chiaro e lineare e, soprattutto, maggiormente aderente alla direttiva con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione.
Inoltre, è stata resa più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis («salvo che il fatto integri il reato previsto dall’articolo 8»), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, la punibilità a titolo di tentativo operi unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando l (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l’emittente secondo le regole generali di cui agli articolo 110 ss. cod. pen., come riconosciuto dal prevalente e preferibile orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Il decreto interviene anche a modificare il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, con riferimento alle sanzioni da applicare per la responsabilità amministrativa degli enti.
Sul punto, la relazione illustrativa chiarisce che l’intervento di modifica risponde alla circoscritta finalità di adeguare il comma 1-bis della disposizione in oggetto, concernente la responsabilità amministrativa degli enti, alle previsioni della direttiva relative all’elemento transfrontaliero della condotta, nei termini già illustrati nel precedente capitolo, cui può pertanto integralmente rinviarsi.