CORTE DI CASSAZIONE SU COMPETENZA TERRITORIALE E REATO DI AUTORICICLAGGIO

La Corte di Cassazione, IIa Sez. pen., con la sentenza n. 40861 del 27 ottobre 2022, si è pronunciata sul ricorso proposto avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Milano, in accoglimento dell’appello del P.m. ed in riforma dell’ordinanza del Gip, disponeva il sequestro dei beni nei confronti di una donna indagata per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi ex art. 3 d.lgs 74/2000 ed autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.
In particolare, in ordine all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ricorrente, la Corte ha ribadito che commette il delitto di riciclaggio colui che accetta di essere indicato come intestatario di beni che, nella realtà, appartengono a terzi e sono frutto di attività delittuosa, in quanto detta condotta, pur non concretizzandosi nel compimento di atti dispositivi, è comunque idonea ad ostacolare l’identificazione della provenienza del denaro. Nel caso di specie, osserva la Corte, il compimento in Italia dell’ideazione e programmazione dell’attività di riciclaggio e, quindi, di una parte essenziale della condotta posta in essere da altro soggetto su diretto impulso e nell’interesse dell’indagata, vale non solo a radicare la giurisdizione nazionale in ordine al delitto, ma fornisce dati dirimenti al fine dell’individuazione del giudice territorialmente competente. Infatti, la Corte accoglie il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica. Nel caso esaminato dalla Corte, in Italia e in particolare nel milanese si erano realizzate le condotte illecite generatrici della provvista riciclata ed anche tutte le attività di pianificazione dei canali di accreditamento del prezzo, di gestione del conto strumentalmente attivato sulla (omissis) nonché quelle successive, relative alla costituzione della (omissis) presso la quale i fondi furono successivamente dirottati per poi essere retrocessi su conti riferibili all’indagata.

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