CORTE COSTITUZIONALE SULL’ART. 628, CO. 2, C.P.

La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 dicembre 2022, n. 260, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Firenze in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Nello specifico, il giudice a quo ha censurato la norma di cui all’art. 628, comma 2, cod. pen. limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», ovvero, in subordine, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». Il rimettente censura l’equiparazione sanzionatoria tra rapina impropria a dolo di possesso e rapina impropria a dolo di impunità, affermando che, mentre nella prima ipotesi l’autore del reato aggredisce la persona per «uno scopo illecito, e precisamente il possesso del bene altrui», nella seconda egli, rinunciando al fine di profitto, asseconda un «anelito di libertà», che renderebbe lecito il fine perseguito.
Si rammnta che, ai sensi del primo comma dell’art. 628 cod. pen., la rapina cosiddetta propria è integrata dalla condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. Il secondo comma del medesimo art. 628 cod. pen., invece, assoggetta alla stessa pena della rapina propria «chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità», in tal modo configurando due ipotesi di rapina impropria, l’una a dolo di possesso e l’altra a dolo di impunità.
Ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole l’equiparazione sanzionatoria disposta dalla norma censurata tra le due ipotesi di rapina cosiddetta impropria (cioè tra quella di chi adoperi violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per assicurarne a sé o ad altri il possesso e quella di chi invece tenga la medesima condotta al solo scopo di procurare a sé o ad altri l’impunità).
La Corte Costituzionale ha valutato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, riportandosi ad una precedente pronuncia (sentenza n. 190 del 2020), con la quale aveva dichiarato non fondata, tra le altre, una questione di legittimità costituzionale sollevata proprio nei confronti dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., volta a censurare l’equiparazione sanzionatoria tra rapina impropria e rapina propria. Secondo la Corte, pur nella parziale differenza di prospettiva, la ratio decidendi della precedente decisione vale anche per le questioni in esame.
La Corte premette che il tratto qualificante del delitto di rapina è l’impiego di «una condotta violenta o minacciosa nel medesimo contesto – di tempo e di luogo – di una aggressione patrimoniale», giacché «la combinazione di tali elementi comporta non irragionevolmente un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello che sarebbe applicabile in base al cumulo delle figure componenti». Oltre che nella rapina propria, questa connotazione ricorre anche nella rapina impropria, e, per quanto ora specificamente interessa, in entrambe le ipotesi di quest’ultima, a prescindere dalla circostanza che l’agente si sia determinato a usare la violenza o la minaccia al fine di consolidare la relazione materiale con la cosa sottratta oppure allo scopo di guadagnare la fuga, ovvero per ambedue le finalità insieme.
È dunque decisivo il requisito dell’immediatezza, che il secondo comma dell’art. 628 cod. pen. postula nella sequenza tra aggressione al patrimonio e aggressione alla persona. Invero, la contestualità delle offese a due beni giuridici così qualificati, che fa apparire non irragionevole la scelta del legislatore di unificarne la punizione sotto specie di un reato complesso, si verifica nella rapina impropria a dolo di impunità, non meno che in quella a dolo di possesso.
Oltre che sul piano della struttura e dell’offensività, le due ipotesi di rapina impropria non differiscono tra loro neppure sul piano soggettivo dell’intensità del dolo, poiché anche quello di impunità può non essere un dolo d’impeto, e avere invece carattere programmatico, come nella rapina propria e nella rapina impropria a dolo di possesso.
Infatti, è perfettamente concepibile che il ricorso alla violenza come mezzo per conseguire l’impunità o assicurare il possesso della cosa sia realmente programmato, a titolo eventuale o perfino come passaggio ineliminabile per il perfezionamento del reato patrimoniale.
Quanto all’«anelito di libertà», che ad avviso del giudice a quo animerebbe la rapina impropria a dolo di impunità, rendendola meno grave di quella a dolo di possesso, la Corte osserva che la naturale aspirazione dell’individuo alla massima libertà è incomprimibile solo se egli non si rende autore di fatti illeciti, offensivi per gli altri consociati, dei quali la legge penale lo chiami a rispondere. Infatti, sottraendosi alla responsabilità, la libertà si trasforma in impunità.
Sul punto, la Corte Costituzionale si riporta all’indirizzo interpretativo espresso dalla Corte di cassazione, che, decidendo a sezioni unite, ha osservato come la violenza e la minaccia non vengono considerate dall’art. 628, secondo comma, cod. pen. come entità giuridiche avulse, bensì con riferimento alla pregressa attività criminosa, per la quale il reo intende assicurarsi l’impunità (sentenza 12 settembre 2012, n. 34952). E ancora, per costante giurisprudenza di legittimità, commette rapina impropria chi adopera violenza o minaccia, immediatamente dopo la sottrazione della cosa, per evitare tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, quali il riconoscimento, la denuncia o l’arresto (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 1° febbraio 2012, n. 4271; sezione settima penale, ordinanza 3 luglio 2018, n. 29752). La Corte di cassazione ha inoltre avuto occasione di statuire che chi usa violenza o minaccia in danno del personale di un supermercato per procurarsi l’impunità immediatamente dopo la sottrazione di merce non può invocare la legittima difesa se trattenuto dal personale stesso nel tempo strettamente necessario alla consegna agli organi di polizia giudiziaria (sezione seconda penale, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50662).
Alla luce di tali rilievi, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate sia la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze in via principale, che ha censurato l’art. 628, comma 2, cod. pen., limitatamente alle parole «o per procurare a sé o ad altri l’impunità», sia la questione sollevata in via subordinata, «nella parte in cui si applica anche all’ipotesi in cui il soggetto agente (immediatamente dopo la sottrazione), dopo il materiale recupero dei beni da parte della persona offesa, adopera violenza o minaccia al solo scopo di fuggire». Infatti, la Corte ha notato che, se si eccettua il caso di scuola in cui la cosa inizialmente sottratta sia recuperata dal titolare perché abbandonata dall’agente di sua libera iniziativa, non determinata da fattori esterni – ipotesi nella quale può eventualmente configurarsi una desistenza volontaria – agli effetti dell’art. 56, terzo comma, cod. pen., anche la questione subordinata rimanda pur sempre a una contestuale duplice aggressione (al patrimonio e alla persona altrui), in ordine alla quale non è irragionevole l’opzione legislativa dell’unificazione in reato complesso.

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