La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 151/2021, ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Venezia. Il giudice rimettente aveva denunciato l’assenza nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative pecuniarie della previsione di un termine di legge per la conclusione del procedimento, con la conseguenza che l’autorità competente emette l’ordinanza-ingiunzione a distanza di molti anni dalla contestazione dell’illecito e dalle deduzioni difensive dell’incolpato, in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Quanto denunciato dal giudice di merito rappresenta un problema di elevata frequenza pratica nel contenzioso tra cittadino e pubblica amministrazione, atteso che il provvedimento amministrativo emanato a distanza di molto tempo dall’accertamento ovvero dalla contestazione dell’illecito risulta viziato dal carattere di arbitrarietà e discrezionalità, in spregio ai principi costituzionali che regolano l’agere amministrativo. Ed invero, la Consulta, nel pronunciare l’inammissibilità delle questioni sottoposte al suo esame, in realtà ne ha affermato la rilevanza. La Corte ha argomentato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, ma incide anche sulla formazione procedimentale del provvedimento afflittivo, con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere. Infatti, la previsione di un termine per l’irrogazione della sanzione e, dunque, per la conclusione del procedimento, è presupposto essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica dell’incolpato, oltre a garantire l’esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. e ad attuare il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all’art. 97 Cost. Né risulta adeguata alle esigenze di tutela appena richiamate la sola previsione del termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative, previsto dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981. Tutto ciò premesso, la Corte Costituzionale addiviene ad una declaratoria di inammissibilità delle questioni sollevate, alla luce del dato per cui l’omissione legislativa denunciata dal giudice rimettente non può essere sanata attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale della norma di cui alla Legge n. 689 del 1981, in quanto è strettamente rimessa alla valutazione del legislatore ed alla sua discrezionalità. Da qui, il monito rivolto al Legislatore dalla Consulta, che non si esime dal sottolineare che “il protrarsi della segnalata lacuna normativa rende ineludibile, per le ragioni dianzi poste in evidenza, un tempestivo intervento legislativo. Tale lacuna, infatti, colloca l’autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata che, nell’attuale contesto ordinamentale, si configura come un anacronistico retaggio della supremazia speciale della pubblica amministrazione.” (Corte Cost., sent. n. 151/2021).