La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 10 marzo 2022 n. 8330, ha ribadito che “ai fini della configurabilità del reato di corruzione, sia propria che impropria, non è determinante il fatto che l’atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio sia ricompreso nell’ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma è necessario e sufficiente che si tratti di un atto rientrante nelle competenze dell’ufficio cui il soggetto appartiene ed in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto”.
Più precisamente, nell’ambito della distinzione fra la fattispecie di cui all’art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e quella di cui all’art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite), la Suprema Corte ha evidenziato che l’elemento necessario di tipicità del fatto nel delitto di corruzione propria è rappresentato dalla riconducibilità dell’atto o comportamento oggetto del mercimonio nell’ambito delle competenze o della sfera di influenza dell’ufficio cui appartiene il soggetto corrotto, ove per tali s’intendono atti/comportamenti espressione sia diretta che indiretta della pubblica funzione da questi esercitata. Diversamente, integra la fattispecie di cui all’art. 346-bis c.p. l’ipotesi in cui l’intervento del pubblico ufficiale, esecutivo dell’accordo illecito, non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche modo a questi ricollegabile, essendo destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente risulti assolutamente carente di potere funzionale.
Nella medesima pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione, dichiarando parzialmente fondato il ricorso presentato da uno dei due ricorrenti, ha escluso la configurabilità del reato di cui all’art. 615-ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) nei confronti del pubblico ufficiale ritenuto responsabile dal giudice di secondo grado. La Corte di Cassazione ha precisato che, come già statuito in una recente pronuncia della Corte a Sezioni Unite, ai fini della configurabilità dell’ipotesi aggravata di cui al secondo comma, n. 1 della norma (cioè quando il soggetto è un pubblico ufficiale) non basta la qualifica soggettiva dell’agente, ponendosi piuttosto la necessità di verificare le finalità per le quali l’accesso del pubblico ufficiale si realizzi, nel caso in cui il soggetto sia abilitato e non violi alcuna prescrizione, poiché sarà punibile solo nel caso in cui esse siano ontologicamente estranee a quelle previste per la sua facoltà di accesso. Nel caso di specie, come già anticipato, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal pubblico ufficiale in quanto la pronuncia della Corte di Appello era basata sull’erronea premessa che debba essere l’imputato a dovere provare di non avere violato le regole di utilizzazione. Nella fattispecie in esame, la Corte di Cassazione ha rilevato che i giudici di merito non avevano considerato le specifiche regole che, a fronte di una estesa possibilità di accesso al sistema informatico, avrebbero imposto dei limiti nel caso concreto all’utilizzo del sistema informatico, presupposto che avrebbe reso illecito l’accesso ai dati e, dunque, punibile la condotta ai sensi dell’art. 615-ter, comma 2, lett. 1), c.p.