CLAUSOLA COMPROMISSORIA NEL CONTRATTO DI APPALTO (O DI SUBAPPALTO) E POTESTAS IUDICANDI DEL COLLEGIO ARBITRALE. LA PAROLA ALLE SEZIONI UNITE?

Con l’ordinanza interlocutoria n. 8591 del 16 marzo 2022, la Seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità di rimettere alle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza su quale sia la sorte della clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto (o di subappalto) e della potestas iudicandi del collegio arbitrale, qualora tale collegio, ignorando l’intervenuta apertura della procedura concorsuale (fallimento o liquidazione coatta amministrativa), pronunci il lodo durante il decorso del termine di 60 giorni che la legge concede al curatore in caso di fallimento (ex art. 81 l.fall.), o, come nel caso in esame, al commissario liquidatore (ex art. 201 l.fall., che fa espresso richiamo a Sezione IV, Titolo II, Capo III) per decidere di subentrare o meno nel rapporto.

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