BANCAROTTA SEMPLICE E DURATA DELLE PENE ACCESSORIE

La Sezione quinta penale della Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 luglio 2022, n. 29333, ha affermato che, in tema di bancarotta semplice, la durata delle sanzioni accessorie di cui all’art. 217, comma 3, l. fall., alla stregua di quelle previste dall’ultimo comma dell’art. 216 della medesima legge, nel testo vigente a seguito della sentenza n. 222/2018 pronunciata dalla Corte Costituzionale, non deve essere parametrata a quella della pena principale.

La Corte si è infatti riportata a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 28910/2019, con cui – superando l’indirizzo accolto dalla precedente sentenza n. 6240/2015, che aveva aderito all’interpretazione allora maggioritaria secondo cui, anche quando la legge determina solo il minimo o solo il massimo della sanzione accessoria, la sua quantificazione resta soggetta alla regola dell’art. 37 c.p. con l’automatica e rigida conformazione alla pena principale inflitta – è stato posto il principio secondo cui le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p.. La regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta assume, piuttosto, una funzione residuale, cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e quindi guidi l’esercizio del potere dosimetrico del giudice.

Riportandosi a tale principio, la Corte, con la sopra menzionata sentenza, nel ribadire che le sanzioni accessorie di cui all’art. 217, comma 3, l. fall. non devono essere parametrate alla durata della pena principale, ha rigettato il ricorso proposto dall’imputato.

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