La Corte di Cassazione, con sentenza del 17 novembre 2021 n. 41780, ha rigettato il ricorso presentato avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame che confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP con riguardo ai delitti di cui agli artt.648-ter.1 cod. pen. (autoriciclaggio) e 2, d. 1gs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).
La Corte, dopo aver ripercorso l’inquadramento dogmatico della norma di cui all’art. 240 bis c.p. (confisca in casi particolari), anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale, ha affermato che la confiscabilità dei beni non è esclusa dal fatto che gli stessi siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto, o che il loro valore superi il provento di tale reato.
Alla stregua di tali considerazioni, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la natura della confisca per sproporzione (e del sequestro alla stessa finalizzato), consente di riconoscere l’istituto pur in assenza di qualunque legame tra il reato per il quale è pronunciata condanna ed il bene, del quale, pertanto, non rileva neppure il momento dell’acquisto (quale titolarità o disponibilità), sia pur nei limiti della ragionevolezza temporale definita dalla Corte Costituzionale.
In definitiva, la Corte ha considerato irrilevante la circostanza che il reato-spia non fosse ancora vigente all’instaurarsi della relazione tra il condannato ed il bene, poiché questa viene sanzionata – con l’ablazione – in ragione non del delitto adesso oggetto di condanna, ma di altri reati, precedentemente commessi e non accertati giudizialmente, dai quali si ritiene – con presunzione relativa – che derivino i beni di cui il soggetto dispone.
La materia, dunque, si sottrae alla tematica della irretroattività della legge penale, in quanto richiede solo il riconoscimento – con presunzione non assoluta – di un nesso di derivazione tra il bene ed altri reati allora commessi (ovviamente in vigenza delle disposizioni che ne sancivano l’illiceità penale).