Il decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, approvato lo scorso 27 ottobre 2021 dal Consiglio dei Ministri, ha introdotto delle modifiche al D.lgs. n. 159/2001 (c.d. Codice antimafia) allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione antimafia.
Le novità:
- Misure amministrative di prevenzione collaborativa a disposizione del Prefetto in caso di agevolazioni occasionali;
- Contraddittorio nel procedimento di rilascio delle informazioni antimafia.
Il recente intervento normativo ha inteso introdurre un nuovo istituto applicabile alle ipotesi in cui i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale. In tali ipotesi è prevista la possibilità per il Prefetto di ricorrere, in alternativa all’emanazione di un’interdittiva antimafia, a misure amministrative di prevenzione collaborativa.
Nello specifico, il Prefetto valuterà la possibilità di prescrivere all’impresa l’osservanza di misure di controllo “attivo” per un periodo non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi, che consentono all’impresa di continuare a operare pur sotto la stretta vigilanza dell’Autorità statale. In aggiunta a tali misure, il Prefetto potrà nominare un numero massimo di tre esperti individuati nell’albo nazionale degli amministratori giudiziari.
Una volta scaduto il termine di durata delle misure di controllo, il Prefetto, nel caso in cui accerti il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, dovrà rilasciare un’informazione antimafia liberatoria.
Tale nuovo istituto, in virtù di un’apposita norma transitoria, sarà applicabile anche ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Un’altra importante novità riguarda l’introduzione del principio del contraddittorio nell’ambito delle attività propedeutiche al rilascio delle informazioni antimafia, nel caso in cui non ricorrano particolari esigenze di celerità o salvaguardia del procedimento.
L’opzione legislativa, che accoglie i recenti orientamenti giurisprudenziali espressi dal Consiglio di Stato, prevede che all’impresa sotto indagine sia notificato un “preavviso di interdittiva o della misura amministrativa di prevenzione collaborativa”, e sia assegnato un termine non superiore a 20 giorni per la richiesta di audizione e la produzione di memorie esplicative da parte dell’impresa destinataria.
La procedura del contraddittorio dovrà concludersi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’impresa.
Infine, è previsto che, in sede di controllo giudiziario delle imprese precedentemente colpite da interdittiva, il Tribunale dovrà sentire il Prefetto che ha adottato il provvedimento.