APERTURA DI PARTITA IVA: SOGGETTO NON RESIDENTE E DOMICILIO FISCALE NELLA SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN ITALIA

La circostanza che nel territorio italiano venga costituito il domicilio fiscale, pur in presenza della residenza in un paese terzo (Regno Unito), non è di ostacolo a considerare un soggetto come passivo di imposta alla stregua di un soggetto residente.

Ė quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 429/2022, resa a seguito di istanza di interpello ad opera di una cittadina italiana residente nel Regno Unito, iscritta all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), sprovvista di un identificativo IVA estero e non esercente alcuna attività imprenditoriale o professionale nel Paese di residenza, ma intenzionata a svolgere un’attività libero-professionale in Italia. Ha chiesto, pertanto, se, all’apertura della Partita IVA, sia possibile indicare quale domicilio fiscale la sede di svolgimento dell’attività professionale.

Secondo l’Agenzia, la risposta è affermativa, non essendo tale circostanza di ostacolo all’individuazione del soggetto, residente all’estero ma esercente attività professionale in Italia, quale soggetto passivo dell’imposta. L’Agenzia delle entrate ha precisato che, considerato che l’istante non svolge, nel paese di residenza estero, alcuna attività professionale o imprenditoriale, nel modello AA9/12 presentato ai sensi dell’art. 35 del decreto in materia IVA, dovrà indicare il domicilio fiscale ossia il luogo ove sarà svolta l’attività lavorativa, al fine di dotarsi di una partita IVA ordinaria.

I redditi riconducibili all’attività svolta in Italia andranno ivi assoggettati ad imposizione.

Infatti, la disciplina di cui all’art. 14 della vigente Convenzione tra Italia e Regno Unito, approvata con legge 5 novembre 1990, n. 329, nell’assoggettare ad imposizione i redditi provenienti “dall’esercizio di una libera professione o di altre attività di lavoro indipendente” esclusivamente nello Stato di residenza del contribuente, fa salvi i redditi che il beneficiario ottiene grazie ad una “base fissa” posta nell’altro Stato contraente, ipotesi che rende applicabile un regime di tassazione concorrente in entrambi i Paesi e la successiva applicazione del credito d’imposta nel Paese di residenza per le imposte pagate all’estero.

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