ACCERTAMENTI FISCALI E INTERPOSIZIONE FITTIZIA. I LIMITI DELL’ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE.

La Sezione quinta civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5276/2022, ha affermato il seguente principio di diritto: “in tema di accertamento dei redditi, la norma di cui all’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, non distingue tra interposizione fittizia e interposizione reale, nella quale non vi è un accordo simulatorio tra le persone che prendono parte all’atto, ma richiede la prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti e che possono consistere, in caso di reddito di impresa, anche nella gestione uti dominus dell’impresa, che coinvolga anche le risorse finanziarie del soggetto interposto, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito del soggetto interposto; spetta, poi, al contribuente dare la prova contraria dell’assenza di interposizione, o della mancata percezione, in tutto o in parte, dei redditi del soggetto interposto».

Il caso trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di sei avvisi di accertamento emanati dall’Autorità a seguito dello svolgimento di attività di indagini penali, in esito alle quali era stato sottoposto a sequestro un cantiere ove operavano diverse imprese cooperative costruttrici, dalle quali era risultato che l’attività d’impresa era di fatto gestita dal medesimo contribuente. L’Amministrazione finanziaria, dunque, procedeva nei confronti del medesimo ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente proponeva ricorso innanzi alla CTP competente, che accoglieva le domande, ed otteneva pronuncia favorevole in sede di appello innanzi alla CTR, che, nella specie, affermava l’impossibilità di configurare l’ipotesi di interposizione fittizia risultando non provata la volontaria partecipazione dei terzi alla interposizione, oltre a ritenere insussistente la prova dell’appropriazione, da parte del contribuente, dei redditi dei soggetti interposti.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ha enunciato il sopra riportato principio di diritto ed ha cassato la sentenza impugnata.

In primo luogo, la Corte, riportandosi ad un consolidato orientamento, ha ribadito che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Con riferimento alla fattispecie in esame, ha precisato che, in tema di interposizione ai sensi del richiamato articolo 37, l’elemento di fatto della percezione del reddito sui conti correnti dell’interponente, oltre ad essere elemento non decisivo, non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione che deve addure l’Ufficio, posto che l’Ufficio deve provare «che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona» (art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973).

Pertanto, il possesso del reddito «per interposta persona» costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Amministrazione finanziaria, quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto al titolare effettivo. La rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispetto alla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possesso del reddito) sulla forma (titolarità effettiva del reddito) e della realtà sull’apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevole della titolarità del reddito, bensì l’effettività dell’esercizio del possesso del reddito a dispetto di chi ne sia il formale titolare.

La relazione di fatto tra contribuente e reddito, di cui alla locuzione «effettivo possessore per interposta persona», va ricercata in relazione alla tipologia di reddito oggetto di accertamento. In caso di reddito di impresa, diviene rilevante la figura dell’amministratore di fatto del soggetto imprenditoriale formalmente titolare del reddito. Tale ruolo deve, tuttavia, assumere una particolare pregnanza al fine di integrare la presunzione del possesso del reddito perché deve essere tale da comportare la traslazione del reddito realizzato dall’ente collettivo al soggetto persona fisica interponente. L’interponente non deve, pertanto, costituire un mero gestore dell’ente collettivo, dovendo accertarsi che l’interponente disponga delle risorse del soggetto interposto uti dominus.

Ė, quindi, nella prova della relazione dell’interponente con la fonte di reddito del soggetto interposto che si risolve la prova del «possesso» del reddito, la quale prescinde dalla natura dell’interposizione (ossia, se l’interposizione possa ricomprendere anche quella reale), atteso che, come precedentemente affermato dalla Corte di Cassazione, la norma in oggetto imputa al contribuente i redditi formalmente intestati a un altro soggetto laddove, in base a presunzioni, egli ne risulti l’effettivo possessore, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale.

Trattandosi, pertanto, di possesso come situazione di fatto tale da comportare l’individuazione di un titolare effettivo del reddito complessivo diverso e divergente dal titolare formale, esso appare coerente con il fatto che la prova è affidata anche a circostanze di carattere indiziario.

Nel caso di specie, le indagini penali avevano accertato che l’attività imprenditoriale di diverse cooperative costruttrici, sia pur relativamente all’attività svolta nel cantiere interessato, era gestita dal contribuente, il quale ne assumeva ruolo decisionale in relazione finanche ai rapporti commerciali e finanziari.

Da tale fatto noto, l’Ufficio ha tratto la presunzione del possesso da parte del contribuente dei redditi di impresa delle cooperative medesime quali soggetti interposti, quale inferenza logica, secondo canoni di probabilità, del fatto che il contribuente si fosse ingerito uti dominus nella gestione delle società cooperative contribuenti, esautorando gli amministratori di diritto e utilizzando, di conseguenza, le risorse delle stesse società contribuenti.

Inoltre, nel rispetto del principio generale della capacità contributiva, la traslazione del reddito da un contribuente a un altro lascia comprendere come il soggetto interposto, che provi di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati al terzo interponente, possa richiedere all’Amministrazione il rimborso delle imposte pagate dopo la definitività dell’accertamento nei confronti dell’interponente e in misura non superiore all’imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento (art. 37, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973), neutralizzando in termini economici lo spostamento del reddito complessivo dal titolare formale al titolare effettivo.

La Corte di Cassazione, pertanto, ha affermato il sopra citato principio di diritto ed ha cassato la sentenza impugnata.

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