ABUSO DI UFFICIO: RISTRETTO L’AMBITO APPLICATIVO DELL’ART. 323 C.P.PER EFFETTO DEL D.L. 76/2020

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23794 del 20 giugno 2022, ha affermato che, in tema di abuso di ufficio, la modifica introdotta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha ristretto l’ambito applicativo dell’art. 323 cod. pen., con conseguente “abolitio criminis” in relazione alle condotte antecedenti all’entrata in vigore della riforma, realizzate mediante violazione di norme generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità.

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto escludersi la configurabilità del reato allorchè la violazione riguardi generici obblighi comportamentali sanciti, nei confronti dei pubblici impiegati, dall’art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e comunque che siano inerenti alla sola inosservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento cui deve conformarsi l’azione degli stessi ai sensi dell’art. 97 Cost.

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